Indennità di Mediazione

Indennità di mediazione valida per tutti i tipi di mediazione: obbligatoria, facoltativa, contrattuale, demandata dal Giudice.

1. indennità di deposito istanza/Indennità di adesione 
2. Spese postali
3. Spese vive
4. Spese di mediazione
5. Casi di maggiorazione dovuti per legge 

6. Modalità di pagamento

7. Agevolazione economica per le parti 

 

1. Indennità di deposito dell’istanza di mediazione / Indennità di adesione

Le indennità di mediazione comprendono sia le spese di avvio che le spese di mediazione di 1° incontro e sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata al momento dell’adesione (da inviarsi almeno otto giorni prima del primo incontro).

Qualora il primo incontro si concluda con un mancato accordo non saranno dovute altre spese. 

L’istanza di mediazione potrà essere protocollata e istruita solo a seguito dell’integrale pagamento delle indennità previste.

TOTALE INDENNITÀ DI DEPOSITO DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE/INDENNITà DI ADESIONE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Spese postali

Per la raccomandata AR1 sono dovute 10,00 € per ciascuna parte convocata in mediazione. 
Le notifiche effettuate a mezzo p.e.c. non comportano alcun costo.

 

3. Spese vive
Le spese vive sono quelle ulteriori alle spese di avvio e di adesione sopra indicate e riguardano i costi connessi a particolari necessità delle parti che comportano una attività ulteriore della segreteria. Dette spese sono poste a carico della parte che ne faccia richiesta.

In particolare, le spese vive sono dovute per:

Spese per accesso Unep: 10, 00€(  IVA INCLUSA)
svolgimento degli incontri in modalità telematica : 20,00 €( IVA INCLUSA)

Spese rilascio copie verbali e/o documenti del fascicolo: 5,00€( IVA INCLUSA)

Eventuali ulteriori e diverse richieste non riportate nell’elenco saranno quotate a parte.

 

4. Spese di mediazione

Le spese di mediazione dovute da ciascuna parte per la procedura di mediazione civile sono fissate dal Decreto 24 ottobre 2023 n. 150  e sono state calcolate utilizzando  valori medi per i primi tre scaglioni ed i minimi per i restanti. 


In caso di prosecuzione oltre il primo incontro, le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere, per ciascuna e prima dell’incontro successivo, le spese di mediazione indicate nella seguente tabella che si sommano alle indennità già versate.

TABELLE TARIFE MEDIAZIONE CON ESITO POSITIVO AL PRIMO INCONTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

TABELLA TARIFFE MEDIAZIONE CON ESITO POSITIVO DOPO IL PRIMO INCONTRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA TARIFFE MEDIAZIONE CON ESITO NEGATIVO DOPO IL PRIMO INCONTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALORA AL PRIMO INCONTRO IL VALORE DELLA CONTROVERSIA RISULTI MAGGIORE DA QUELLO DICHIARATO INIZIALMENTE DALLE PARTI, L’IMPORTO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE SARA’ RIDETERMINATO.

 

 

5. Casi di maggiorazione dovuta per legge

1. Formulazione della proposta: + 20%;
2. Particolare complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri: + 20%

 

 

 

6. Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:
a) Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate:
Forum Camera Di Conciliazione e Mediazione – 

Unicredit S.p.a.

Ag. Caserta Aldo Moro 

IBAN: IT48T0200814906000101344092

SWIFT: UNCRITM1670

B) Bancomat o carta di credito presso la nostra sede

 

 

7. Agevolazioni fiscali

  • Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
  • Un credito d’imposta fino a € 600 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
  • Un credito d’imposta fino a € 518 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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