Che cos'è e come funziona la mediazione?

Il 21 marzo 2011 è entrata in vigore la riforma che introduce anche in Italia il sistema della Mediazione Civile.

La mediazione offre un'opportunità diversa e più positiva. È un'occasione per risolvere le controversie in modo amichevole, senza dover affrontare lunghi e dispendiosi processi legali. Infatti la mediazione promuove una comunicazione aperta tra le parti coinvolte, facilitando la collaborazione e proteggendo le relazioni personali o professionali che potrebbero essere danneggiate da una causa legale.

 

Grazie alla mediazione civile, le parti coinvolte possono sedersi insieme e cercare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Con questo strumento, si offre alle parti coinvolte l'opportunità di trovare soluzioni su misura per le loro specifiche esigenze, diverse da quelle che potrebbero essere imposte da un giudice.

Inoltre ciò permette alle persone coinvolte di mantenere la riservatezza su ciò che viene discusso durante le sessioni, consentendo loro di affrontare la questione in modo più aperto e sincero.

 

Durante gli incontri di mediazione, il mediatore offre alle parti coinvolte un maggiore controllo sul risultato finale della controversia, consentendo loro di partecipare attivamente al processo di risoluzione.

L'Organismo di Mediazione come Forum CCM, accreditato dal Ministero della Giustizia, fornisce un ambiente neutrale e confortevole per facilitare il dialogo.

Un elemento fondamentale nella mediazione è il Mediatore Professionista. Questa figura altamente qualificata è stata appositamente formata per guidare le parti verso una soluzione vantaggiosa per entrambe.

Il Mediatore sarà presente durante l'intera procedura, offrendo supporto e incoraggiamento alle parti coinvolte.

Optare per la mediazione è la scelta migliore per evitare le lunghe e inconcludenti dispute legali. Invece di sentirsi sconfitti e frustrati dopo anni di udienze in tribunale, le parti hanno la possibilità di raggiungere un accordo soddisfacente in tempi brevi e con costi contenuti.

 

Il procedimento di mediazione è regolato dal:

  • D.lgs 28/2010 come modificato dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013

 

 

  • D.M. 180/2010 come modificato dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 7/7/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011) e dal Decreto Ministero della Giustizia n. 139 del 4/8/2014 (G.U. n. 221 del 23/9/2014

 

 

  • Regolamento previsto dell’Organismo di mediazione scelto

 

 

 

La Mediazione può essere classificata in quattro tipologie:

  • Mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1 – bis, D.lgs 28/2010);
  • Mediazione delegata dal Giudice (art. 5 co. 2, D.lgs. 28/2010);
  • Mediazione a seguito di una clausola contrattuale (art. 5, co. 5, D.lgs. 28/2010);
  • Mediazione volontaria (art. 2, D.lgs. 28/2010).

Il ricorso alla mediazione obbligatoria, facoltativa, a seguito di clausola contrattuale o disposta dal giudice, garantisce, nella maggioranza dei casi, la risoluzione del conflitto.

 

1. Mediazione demandata dal giudice (art. 5 comma 2, D.lgs. 28/2010)

L’art. 5, D.lgs. 28/2010, comma 2, dispone che “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”

 

2. Mediazione a seguito di clausola contrattuale–compromissoria (art. 5, comma 5, D.lgs. 28/2010)

Le parti possono prevedere nei contratti che regolano i loro interessi una specifica clausola che, in caso di controversia, preveda di adire, autonomamente o congiuntamente, un organismo di mediazione in via preventiva all’instaurazione di un procedimento ordinario e/o di un arbitrato. Al riguardo, l’ art. 5, comma 5, D.lgs. 28/2010 precisa che: “Se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’Ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 (tre mesi). Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’Organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro Organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all’articolo 4, comma 1 (criterio della prevenzione). In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso Organismo iscritto”.

 

3. Mediazione volontaria (art. 2, D.lgs. 28/2010)

Per le materie riguardanti diritti disponibili non obbligatori, la mediazione si presenta come un prezioso strumento, caratterizzato da una serie di peculiarità che lo rendono altamente consigliato.

La mediazione volontaria, appunto, offre un'alternativa preziosa alle lunghe e costose battaglie legali, senza però escludere la possibilità di ricorrere al giudice in un secondo momento per la stessa controversia, se si rendesse necessario. Questo permette alle parti coinvolte di scegliere consapevolmente la strada più adatta alle proprie esigenze.

Rispetto alla procedura giudiziale tradizionale, la mediazione volontaria offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, consente alle parti di raggiungere un accordo in tempi notevolmente ridotti. Niente più lunghe attese in tribunale, con la mediazione siamo in grado di risolvere le divergenze in modo rapido ed efficiente.

In secondo luogo, i costi della mediazione sono generalmente inferiori rispetto alle spese legali associate a una causa in tribunale. Questo permette alle parti di risparmiare notevoli somme di denaro e di concentrare le loro risorse su altre necessità.

Inoltre, è importante sottolineare che la mediazione volontaria può essere richiesta anche durante il corso di una causa in tribunale. Su richiesta congiunta di tutte le parti coinvolte, è possibile avviare il processo di mediazione per cercare di trovare una soluzione consensuale. Questo dimostra quanto sia preziosa e flessibile questa forma di risoluzione dei conflitti.

In conclusione, la mediazione volontaria si configura come un'opzione altamente consigliata per tutte le materie riguardanti diritti disponibili non obbligatori. Grazie alla sua rapidità, ai costi contenuti e alla flessibilità nella sua applicazione, rappresenta un'alternativa sicura e efficace alle tradizionali cause legali.

 

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98 ha reintrodotto la mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità per avviare un procedimento ordinario, per le seguenti materie:

  • diritti reali
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato d’uso
  • affitto di azienda
  • divisione
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione tramite mezzo stampa o altro tipo
  • contratti assicurativi
  • contratti bancari
  • contratti finanziari
  • condominio
  • affitto d'azienda 
  • associazione in partecipazione
  • consorzio 
  • franchising
  • contratto d'opera
  • contratto di rete
  • somministrazione
  • società di persone
  • subfornitura 

Le novità introdotte con tale provvedimento sono le seguenti:

  • È stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda;
  • La mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti espresso in un incontro preliminare di programmazione;
  • Solo lo svolgimento dell’incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le sopra materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza e con costi massimi contenuti;
  • L’incontro di programmazione è gratuito se non si procede con la mediazione;
  • La durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a tre mesi;
  • Gli avvocati sono mediatori di diritto e assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione;
  • Nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione.

La mediazione non è condizione di procedibilità della domanda  (art. 5, comma 4, D.lgs. 28/2010):

“a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell’azione civile esercitata nel processo penale”.

 

N.B. Lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

 

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