La mediazione finalizzata alla conciliazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie insorte tra due o più parti che possono essere persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità italiana e/o estera, società pubbliche o private, compagnie assicuratrici, condomini, enti, istituti e associazioni, basato su una procedura volontaria e riservata, nella quale un soggetto neutrale aiuta le parti a raggiungere un accordo.
Le parti coinvolte in un procedimento di mediazione possono essere assistite dai propri avvocati e/o consulenti, oppure possono anche non presentarsi personalmente e delegare ad un proprio legale (munito procura) a rappresentarle per l’intero procedimento.
La mediazione finalizzata alla conciliazione può essere obbligatoria o facoltativa.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 si introduce a partire dal 21 marzo 2011 l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le seguenti materie (Art. 5) (Condominio, Diritti reali, locazione e comodato, affitti di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione stradale e da responsabilità medica, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o pubblicità, contratti assicurativi o bancari o finanziari).
La procedura di mediazione, a partire dal 21 marzo 2011, diventa obbligatoria e rappresenta una "condizione di procedibilità" dell'eventuale successiva azione giudiziaria.
Se quindi la parte non apre un procedimento di mediazione - con l'invio dell'apposita domanda ad un organismo accreditato - non può rivolgersi al Giudice.
Se invece l'interessato invia la domanda di mediazione ma la controparte non risponde o si rifiuta di aderirvi – ovvero se la mediazione viene tentata ma si conclude con un verbale di mancato accordo - questi può sempre successivamente rivolgersi al Giudice per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti ed interessi.
Di contro, l'altra parte chiamata a partecipare alla procedura di mediazione può scegliere di aderirvi (inviando apposita dichiarazione di adesione) ma è anche libera di non parteciparvi. Nel successivo giudizio, però, tale rifiuto, qualora non giustificato, costituirà elemento a suo sfavore ed il Giudice potrà desumere argomento di prova dalla mancata adesione.
Nelle materie in cui non è previsto l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione la procedura di mediazione è facoltativa e rappresenta un valido strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in quanto si svolge con gli stessi criteri e termini con cui si svolge una procedura in ambito di obbligatorietà.
Il procedimento di mediazione è:
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

