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Forum è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n.70del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione

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LA MEDIAZIONE IN PRATICA

La mediazione finalizzata alla conciliazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie insorte tra due o più parti che possono essere persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità italiana e/o estera, società pubbliche o private, compagnie assicuratrici, condomini, enti, istituti e associazioni, basato su una procedura volontaria e riservata, nella quale un soggetto neutrale aiuta le parti a raggiungere un accordo.

 

Le parti coinvolte in un procedimento di mediazione possono essere assistite dai propri avvocati e/o consulenti, oppure  possono anche non presentarsi personalmente e delegare ad un proprio legale (munito  procura) a rappresentarle per l’intero procedimento.

La mediazione finalizzata alla conciliazione può essere obbligatoria o facoltativa.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA


Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 si introduce a partire dal 21 marzo 2011 l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le seguenti materie (Art. 5) (Condominio, Diritti reali, locazione e comodato, affitti di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione stradale e da responsabilità medica, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o pubblicità, contratti assicurativi o bancari o finanziari).

 

La procedura di mediazione, a partire dal 21 marzo 2011, diventa obbligatoria e rappresenta una "condizione di procedibilità" dell'eventuale successiva azione giudiziaria.
Se quindi la parte non apre un procedimento di mediazione - con l'invio dell'apposita domanda ad un organismo  accreditato - non può rivolgersi al Giudice.
Se invece l'interessato invia la domanda di mediazione ma la controparte non risponde o si rifiuta di aderirvi – ovvero se la mediazione viene tentata ma si conclude con un verbale di mancato accordo - questi può sempre successivamente rivolgersi al Giudice per tutelare in sede giudiziaria i propri diritti ed interessi.
Di contro, l'altra parte chiamata a partecipare alla procedura di mediazione può scegliere di aderirvi (inviando apposita dichiarazione di adesione) ma è anche libera di non parteciparvi. Nel successivo giudizio, però, tale rifiuto, qualora non giustificato, costituirà elemento a suo sfavore ed il Giudice potrà desumere argomento di prova dalla mancata adesione.

 

MEDIAZIONE FACOLTATIVA


Nelle materie in cui non è previsto l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione la procedura di mediazione è facoltativa e rappresenta un valido strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in quanto si svolge con gli stessi criteri e termini con cui si svolge una procedura in ambito di obbligatorietà.

 

VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE 


 Il procedimento di mediazione è:

 

  • rapido, perché un procedimento di mediazione non può durare più di quattro mesi e comunque, una controversia si risolve definitivamente in uno-due incontri;
  • economico, perché i costi sono contenuti e predeterminati perché le spese di avvio del procedimento sono contemperate in soli 40 euro e le spese complessive per la procedura sono quelle indicate nella tabella allegata al regolamento dell’organismo;
  • semplice ed informale, perché non è un processo, ma un semplice incontro tra le parti, in cui si può decidere se essere assistiti dal proprio avvocato;
  • riservato, perché tutti coloro che intervengono all’incontro si impegnano a non divulgare le informazioni relative al caso trattato;
  • efficace, perché quando le parti decidono di sedersi intorno ad un tavolo insieme al mediatore sono già predisposte ad un colloquio indirizzato verso una risoluzione della controversia e, quindi, raggiungono molto spesso un accordo.

 

VANTAGGI FISCALI


Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.