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Forum è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n.70del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione

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C.N.F. sul silenzio assenso anche per i vecchi organismi di mediazione e formazione

Bisogna porre dei chiarimenti sull'esatta definizione del procedimento - comunicazione per l'inserimento di nuovi mediatori o formatori all'interno di elenchi di mediatori tenuti da organismi di mediazione o da enti di formazione già debitamente accreditati.

La Comunicazione precisa che in tali casi non potrà procedersi in assenza di un controllo da parte del responsabile del registro. Ciò è pienamente condivisibile, atteso che l'iscrizione de qua produce effetti costitutivi, limitati ai soggetti richiedenti e non anche all'organismo o all'ente nel suo complesso di talché l'eventuale afferenza di nuovi mediatori all'organismo di mediazione o all'ente di formazione dovrà certamente passare attraverso il controllo ministeriale.

Il quadro delineato dalla comunicazione citata va, tuttavia, opportunamente integrato con la specificazione - pur piuttosto ovvia - che anche in questi casi opera il meccanismo del silenzio-assenso previsto dal decreto ministeriale per le nuove iscrizioni di organismi (art. 5, comma quarto, D.M.180/2010).

Ciò va sottolineato alla luce di alcune segnalazioni pervenute al Consiglio nazionale forense circa l'esistenza di una prassi restrittiva, nel senso cioè di un'ammonizione (ancorché solo verbale) agli interessati ad astenersi dal porre in atto qualsiasi attività fino ad un provvedimento espresso del Ministero, anche tardivo.

L'applicabilità del meccanismo del silenzio assenso è palese, atteso che esso è previsto per la più pregnante fattispecie dell'accreditamento di un ente del tutto nuovo. Esso è tuttavia agevolmente ricavabile anche dal disposto dell'arto 20 della 1. 241/1990, cui tra l'altro fa rinvio in materia di albi ed elenchi professionali addirittura con riferimento a quelli relativi a professioni regolamentate) l'art. 45 del d.lgs. 59/2010.

In conclusione, quindi, si conviene sulla necessità che in materia di iscrizioni a contenuto sostanzialmente costitutivo si debba garantire all'Autorità amministrativa tutta la sfera di controllo e vigilanza che la legge le affida; per converso, però, va assicurata l'operatività del meccanismo di formazione del silenzio-assenso, che consente, una volta decorsi i termini, l'esercizio del pieno diritto dell'interessato a svolgere l'attività di mediazione o formazione.

Ciò anche a tutela delle ragioni dell'Amministrazione, che potrebbe altrimenti essere chiamata a rispondere del danno patito dal richiedente in conseguenza dell'ingiustificato ritardo nell'emissione di un provvedimento di carattere vincolato. Resta fermo peraltro il potere dovere di autotutela dell'amministrazione competente, che potrebbe in ipotesi rimuovere in via successiva gli effetti della formazione del silenzio assenso (cioè !'iscrizione nell' elenco) con un provvedimento espresso adeguatamente motivato, conformemente ai principi generali vigenti in materia. Chiaramente, gli eventuali provvedimenti negativi adottati in via di auto tutela dovranno tenere conto, come sempre indicato dalla giurisprudenza in materia, del tempo trascorso, dell'affidamento dei terzi e della rilevanza del vizio da sanare.

FONTE CNF- Ufficio studi

Roma - via del Governo Vecchio, 3 - tel. 0039.06.977488 -fax 0039.06.97748829