E’ l’attività svolta da un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti
sia alla ricerca di una accordo amichevole per la composizione della controversia, sia nella
formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Dal 20 Marzo 2011 le parti, prima di ricorrere al giudice, sono obbligate a rivolgersi ad un Organismo di mediazione per tentare la conciliazione.
Dal 21 Marzo 2011:
All’interno di un procedimento di conciliazione o mediazione, tutto quanto è oggetto della negoziazione tra le parti e che può formare oggetto di appunti che il terzo conciliatore o mediatore prende per meglio aiutare le parti a gestire il proprio conflitto, deve restare riservato e non può uscire, né essere utilizzato al di fuori dal procedimento stesso. Specifici limiti all’ampiezza della riservatezza possono essere stabiliti dalle parti e dal conciliatore, ovvero sono rappresentati da casi piuttosto precisi (tutela dei minori, protezione della salute e dell’integrità fisica della persona, ragioni di ordine pubblico).
E’ l’attività svolta da un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia alla ricerca di una accordo amichevole per la composizione della controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La persona fisica che svolge la mediazione rimanendo però priva del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Il procedimento ha inizio quando la domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso l’Organismo.
Il mediatore aiuta e facilita le parti al raggiungimento dell’accordo e formula proposta di
conciliazione. Nel caso in cui l’accordo presenti maggiori difficoltà può formulare una proposta di
conciliazione.
Nel caso una parte rifiuti la proposta di conciliazione e nel successivo giudizio la sentenza
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice può condannare la parte vincitrice che ha precedentemente rifiutato la proposta di conciliazione al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore dello Stato di un’ulteriore somma pari al contributo unificato.
Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 da versare al momento del deposito della domanda o al momento dell’adesione al procedimento. Per le spese di mediazione invece, è dovuto da ciascuna parte l’importo previsto dalle tabelle dell’Organismo di mediazione, in base al valore della lite.
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dalla data di fissazione del primo incontro. La procedura può concludersi anche in una sola giornata.
Le garanzie sono la riservatezza del procedimento e l’imparzialità e la professionalità del mediatore. I vantaggi sono i tempi brevi della risoluzione della controversia, il minor costo rispetto ad un procedimento giudiziario e le agevolazioni fiscali nonché la maggiore attenzione agli interessi dei soggetti in lite.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritti di qualsiasi specie e natura. Il verbale di
accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore de euro 51.646,00 Alle parti è
riconosciuto un credito d’imposta fino ad un importo di euro 500,00 in caso di successo della
mediazione. Tale credito è ridotto della metà in caso d’insuccesso. Nella mediazione obbligatoria le parti in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono esonerate dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo di mediazione.
E’ possibile beneficiare del credito solo se effettivamente si è fatto fronte al pagamento delle indennità di mediazione all’Organismo. Il credito massimo che viene riconosciuto è di Euro 500,00 in caso di mediazione esperita con successo mentre in caso di insuccesso del procedimento il limite massimo di credito riconosciuto scende ad Euro 250,00.
La domanda va presentata personalmente dall’interessato, a pana di inammissibilità. Per l’ammissione all’esenzione è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 10.628,00. Tale reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del
nucleo familiare, sempre che in contesa non vi siano soggetti appartenenti al nucleo stesso.
Una volta omologato dal Presidente del Tribunale, il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se la parte non si presenta senza giustificato motivo il mediatore provvede a verbalizzare
l’assenza. Dalla mancata partecipazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio. Se però la parte rende nota la sua impossibilità a presentarsi nel giorno stabilito, l’organismo fisserà l’incontro in una data diversa.
No. La parte può presentarsi da sola o accompagnata da qualsiasi soggetto.

